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Sez. L, Sentenza n. 1365 del 09/04/1977 (Rv. 385081 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - TERMINE FINALE STABILITO CON RIFERIMENTO AD UN EVENTO FUTURO E CERTO - SUFFICIENZA - FATTISPECIE (ASSUNZIONE DA PARTE DELL'INAIL DI MEDICI SPECIALISTICI FINO ALLA LORO SOSTITUZIONE CON PERSONALE MUNITO DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE).*
Stato
decisa il 1977-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385081-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - TERMINE FINALE STABILITO CON RIFERIMENTO AD UN EVENTO FUTURO E CERTO - SUFFICIENZA - FATTISPECIE (ASSUNZIONE DA PARTE DELL'INAIL DI MEDICI SPECIALISTICI FINO ALLA LORO SOSTITUZIONE CON PERSONALE MUNITO DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE).*

Nel contratto di lavoro a tempo determinato non e necessario che il termine finale consista in una data preventivamente fissata (dies certus an, certus quando), potendo esso essere stabilito indirettamente con specifico riferimento ad un evento futuro, il cui avveramento sia certo, pur non essendone gia conosciuto il momento. (nella specie la suprema Corte ha affermato la natura di rapporto di lavoro a tempo determinato nel rapporto esistente tra l'Inail e i medici generici, assunti a norma dell'art 7 del regolamento del rapporto fra l'istituto e i medici specialistici del 16 febbraio 1963, i quali potevano essere trattenuti in servizio fino a quando non si fosse provveduto alla loro sostituzione con personale munito del titolo di specializzazione).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)