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Sez. L, Sentenza n. 2515 del 17/04/1980 (Rv. 406259 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - TERMINE FINALE - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO AD UN EVENTO CERTUS AN, INCERTUS QUANDO - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE (RIFERIMENTO AL MOMENTO DI ULTIMAZIONE DI LAVORI).*
Stato
decisa il 1980-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406259-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - TERMINE FINALE - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO AD UN EVENTO CERTUS AN, INCERTUS QUANDO - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE (RIFERIMENTO AL MOMENTO DI ULTIMAZIONE DI LAVORI).*

Nel contratto di lavoro a tempo determinato non e necessario che il termine finale consista in una data preventivamente fissata (dies certus an, certus quando), potendo esso essere stabilito indirettamente con specifico riferimento ad un evento futuro, il cui avveramento sia certo, pur non essendone gia conosciuto il momento. (nella specie, si e ritenuto che l'esigenza della predeterminazione del termine finale del rapporto lavorativo fosse, a norma dell'art 1 lettera C) della legge 18 aprile 1962 n 230, soddisfatto, sia pure indirettamente, mediante il riferimento all'ultimazione dei lavori, aventi carattere straordinario, per i quali i lavoratori erano stati assunti). (Conf 1365/77, mass n 385081).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)