Sez. L, Sentenza n. 960 del 07/02/1985 (Rv. 439114 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - ANNULLAMENTI - POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - ANNULLAMENTI - POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
La revoca della pensione d'Invalidità, disposta dall'INPS in relazione ad un sopravvenuto recupero della capacità di guadagno da parte dell'assicurato, non configura un provvedimento reso nell'Esercizio di poteri pubblicistici a tutela di interessi generali, ma costituisce un atto esecutivo della disciplina normativa del rapporto assicurativo, destinato ad esaurire i suoi effetti nel limitato ambito delle posizioni della persona a cui carico viene emesso. Ciò comporta che non esula dai poteri del giudice ordinario, in Sede di accoglimento della domanda proposta dall'assicurato per sentire accertare l'illegittimità di detta revoca, la pronuncia di annullamento della revoca medesima. (V 473/84, mass n 432705).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)