Sez. L, Sentenza n. 9531 del 22/12/1987 (Rv. 456609 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - POTERE DI REVOCA E POTERE DI ANNULLAMENTO - ESERCIZIO - CONTROLLO GIUDIZIARIO - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - POTERE DI REVOCA E POTERE DI ANNULLAMENTO - ESERCIZIO - CONTROLLO GIUDIZIARIO - LIMITI.*
La formulazione del secondo comma dell'art. 10 del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, concernente la soppressione della pensione d'Invalidità per cessazione della riduzione della capacità di guadagno, non esclude che all'i.N.P.S. spetti sia il potere di revocare (con effetti ex nunc) la pensione per sopravvenuto recupero di detta capacità, restando in tal caso il provvedimento amministrativo di revoca suscettibile di annullamento da parte del giudice a seguito di Azione dell'interessato, sia il potere, nell'Esercizio della cosiddetta autotutela riconosciuta alla P.a., di annullare (con effetti ex tunc) l'atto di concessione della pensione per originari vizi di legittimità (come la Mancanza ab initio di un'Invalidità pensionabile), essendo anche in tal caso l'atto amministrativo di annullamento suscettibile di controllo giudiziario (nei limiti di cui all'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all e.). (V 5651/85, mass n 442843; (V 960/85, mass n 439113; (V 960/85, mass n 439114; (V 572/84, mass n 432808).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)