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Sez. L, Sentenza n. 473 del 19/01/1984 (Rv. 432705 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO - CAPACITÀ DI GUADAGNO - SUPERAMENTO DELLA SOGLIA INVALIDANTE - RILEVANZA - SOPRAVVENUTO MIGLIORAMENTO - DIRITTO ALLA PENSIONE - CESSAZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1984-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432705-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO - CAPACITÀ DI GUADAGNO - SUPERAMENTO DELLA SOGLIA INVALIDANTE - RILEVANZA - SOPRAVVENUTO MIGLIORAMENTO - DIRITTO ALLA PENSIONE - CESSAZIONE - DECORRENZA.*

Se è vero che l'aggravamento in corso di causa d'infermità, le quali incidano in misura superiore al limite e consentano di superare la soglia di Invalidità, attribuisce all'assicurato il diritto alla pensione d'Invalidità poiché tale condizione dell'Azione, ancorché mancante all'atto della domanda amministrativa e giudiziale, sussiste al momento della decisione, egualmente, e per lo stesso principio, devesi affermare che il miglioramento delle condizioni di salute dell'assicurato, intervenuto in corso di causa qualora abbia fatto cessare la sua Invalidità, porta alla cessazione del suo diritto alla pensione a far tempo dalla data della recuperata capacità di guadagno oltre il limite legale, in quanto la condizione dell'Azione, già esistente all'atto della domanda e legittimamente il diritto alla pensione, è venuta meno in corso di giudizio e non esiste più al tempo della decisione. (V 1801/75, mass n 375457; (Conf 3134/75, mass n 377239).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)