Sez. 3, Sentenza n. 13845 del 12/02/2008 Ud. (dep. 02/04/2008) Rv. 239689 - 01
PENA - IN GENERE | Sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria - Nei confronti di persona in condizioni economiche disagiate - Possibilità - Sussistenza - Ragioni.
PENA - IN GENERE
La disposizione dell'art. 58 L. n. 689 del 1981, secondo cui il giudice non delibera la sostituzione della pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato, si riferisce solo alla sostituzione con la semidetenzione e con la libertà controllata, comportando appunto solo tali sanzioni e non anche la pena pecuniaria una serie di obblighi e divieti ulteriori rispetto alla mera pena sostitutiva; ne consegue che la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche con riferimento a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)