Sez. 5, Sentenza n. 42324 del 12/11/2001 Cc. (dep. 26/11/2001) Rv. 220880 - 01
PENA - IN GENERE | Sostituzione della pena detentiva - Condizioni economiche del condannato - Inapplicabilità del beneficio a chi non può assicurare il pagamento - Esclusione - Ragioni.
PENA - IN GENERE
La sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria a norma dell'art. 58 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto il comma terzo dell'articolo citato, secondo il quale il giudice non può sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato, si riferisce alle pene sostitutive di quella detentiva, accompagnate da prescrizioni, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna prescrizione particolare.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Cod. Pen. art. 133 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)