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Sez. 5, Sentenza n. 27065 del 21/12/2007 (Rv. 601425 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese ex art. 24 della legge n. 413 del 1991 - Imposta sostitutiva sull'importo della rivalutazione, ex art. 25 della legge medesima - Credito d'imposta - Compensazione - Interessi - Compatibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601425-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE

Gli artt.24, 25, 26 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 introducono l'obbligo a carico delle imprese di rivalutazione dei beni immobili acquisiti, istituendo un'imposta del 16% sul relativo importo, sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG, e ILOR, ed imponendo che il debito fiscale corrispondente, fino al 25%, debba essere utilizzato per compensare eventuali crediti d'imposta vantati dal contribuente verso il fisco; invero, il carattere forzoso, anzichè facoltativo, della compensazione non incide sull'obbligo dell'Amministrazione di corrispondere gli interessi per ritardato pagamento del proprio debito, finchè questo non sia estinto per compensazione, discendendo tale obbligazione da norme di ordine generale e speciale, dovendosi, invece, ritenere necessaria una norma esplicita, inesistente nella specie, per escludere o disciplinare diversamente l'obbligazione per il pagamento degli interessi.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 24, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 25 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)