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Sez. U, Sentenza n. 5240 del 06/10/1981 (Rv. 416004 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - DOMICILIO O RESIDENZA - MEDIAZIONE A FAVORE D'UN SOGGETTO APPARTENENTE AD UNO STATO MEMBRO DELLA COMUNITÀ EUROPEA - DOMANDA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PROVVIGIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416004-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - DOMICILIO O RESIDENZA - MEDIAZIONE A FAVORE D'UN SOGGETTO APPARTENENTE AD UNO STATO MEMBRO DELLA COMUNITÀ EUROPEA - DOMANDA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PROVVIGIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - CONDIZIONI.*

La domanda diretta a conseguire il pagamento della provvigione, per attività di mediazione nella conclusione di un affare, si ricollega ad un credito pecuniario di origine contrattuale, da soddisfarsi al domicilio del creditore (art. 1182 terzo comma cod. civ.), e, pertanto, ove rivolta nei confronti di soggetto appartenente ad uno stato membro della comunità europea, può essere proposta davanti al giudice italiano, quando il suddetto domicilio si trovi nel territorio dello stato italiano, in applicazione del criterio di collegamento fissato dall'art. 5 n. 1 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale (ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804). Tale principio non soffre deroga per il fatto che il convenuto contesti la sussistenza del rapporto di mediazione, e, quindi, della dedotta obbligazione, atteso che la giurisdizione, anche nei confronti dello straniero, va riscontrata in base alla domanda, prescindendo da ogni questione circa il suo fondamento nel merito. (V. 325/77, mass. N. 383869; (V. 668/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755, Cod. Proc. Civ. art. 4, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)