Sez. U, Ordinanza n. 16621 del 08/08/2005 (Rv. 582958 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | Collocamento obbligatorio - Posizione degli interessati in relazione all'assunzione obbligatoria - Diritto soggettivo - Configurabilità - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE
Con riferimento alla disciplina del collocamento obbligatorio, di cui alla legge n. 482 del 1968, va escluso l'esercizio di poteri di discrezionalità amministrativa, in relazione ad un'attività di certazione che coinvolge solo aspetti di discrezionalità tecnica, onde va riconosciuta la natura di diritto soggettivo alle posizioni degli interessati con riguardo sia alla iscrizione negli elenchi, sia al conseguente diritto alla assunzione obbligatoria, con la derivante affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande che trovino il presupposto nei suddetti aspetti. (Sulla scorta di tale principio, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di risarcimento danni proposta da un soggetto protetto per effetto di un provvedimento di avviamento viziato, in relazione al suo diritto ad essere avviato al lavoro, specificando che la pretesa risarcitoria era risultata azionata in modo del tutto autonomo rispetto all'impugnazione del provvedimento amministrativo, essendo stato prospettato il danno come dissociato dalla possibilità di una tutela impugnatoria per la quale il privato non aveva alcun interesse).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 38, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 2, Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)