Sez. 1 - , Sentenza n. 23655 del 31/08/2021 (Rv. 662338 - 02)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE | Contratti tra professionisti e consumatore - Provvedimento dell'AGCM che accerta l'assenza di chiarezza e comprensibilità delle clausole contrattuali - Valenza nel giudizio civile ex art. 37 bis, comma 4, c.cons. - Presunzione legale relativa - Conseguenze - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE
In tema di contratti tra professionista e consumatore, il provvedimento con il quale l'AGCM accerti l'assenza di chiarezza e comprensibilità di alcune clausole contrattuali determina, nel giudizio civile promosso ex art. 37 bis, comma 4, c.cons., una presunzione legale, suscettibile di prova contraria, che non è sancita espressamente dalla legge ma scaturisce dalla funzione
sistematica assegnata agli strumenti di "public enforcement" e genera un dovere di motivazione e di specifica confutazione in capo al giudice civile che maturi una diversa opinione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, nel ritenere chiare e comprensibili le clausole contrattuali di indicizzazione del capitale dato a mutuo, non aveva tenuto in alcuna considerazione il provvedimento dell'AGCM che aveva, invece, affermato il contrario).
Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 37 bis com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)