Sez. 1 - , Ordinanza n. 18176 del 05/07/2019 (Rv. 654545 - 02)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE | Illeciti anticoncorrenziali - Giudizi risarcitori ex art. 33, comma 2, l. n. 287 del 1990 - Provvedimenti dell'AGCM e decisioni del giudice amministrativo - Prova privilegiata - Sussistenza.
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE
Nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 33, comma 2, della l. n. 287 del 1990 per il risarcimento dei danni derivanti da illeciti anticoncorrenziali, i provvedimenti assunti dall'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM) e le decisioni del giudice amministrativo, che eventualmente abbiano confermato o riformato quei provvedimenti, costituiscono prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso.
Riferimenti normativi: Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)