Sez. 1, Sentenza n. 11904 del 28/05/2014 (Rv. 631486 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE | Tutela della concorrenza e del mercato ai sensi della legge n. 287 del 1990 - Intesa tra imprese assicuratrici - Domanda dell'assicurato di risarcimento del danno per il pagamento di un premio superiore al dovuto - Provvedimento sanzionatorio dell'Autorità Garante per la Concorrenza - Natura - Elevata attitudine alla prova sia della condotta che del danno - Prova contraria - Ammissibilità - Limiti.
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE
Nel giudizio promosso dall'assicurato per il risarcimento del danno patito per l'elevato premio corrisposto in conseguenza di un'illecita intesa restrittiva della concorrenza, tra compagnie assicuratrici, il provvedimento sanzionatorio adottato dall'Autorità Garante per la Concorrenza ha una elevata attitudine a provare tanto la condotta anticoncorrenziale quanto l'astratta idoneità della stessa a procurare un danno ai consumatori e consente di presumere, senza violazione del principio "praesumptum de praesumpto non admittitur", che dalla condotta anticoncorrenziale sia scaturito un danno per la generalità degli assicurati, nel quale è ricompreso, come essenziale componente, il danno subito dal singolo assicurato. Ne consegue che l'assicurato assolve l'onere della prova a suo carico allegando la polizza assicurativa contratta e il provvedimento sanzionatorio, mentre è onere dell'impresa assicurativa, anche alla stregua del principio di vicinanza della prova, dimostrare interruzione del nesso causale tra l'illecito anticoncorrenziale e il danno patito, tanto dalla generalità dei consumatori quanto dal singolo, mediante la prova di fatti sopravvenuti, estranei all'intesa, idonei di per sé soli a determinare l'aumento del premio.
Riferimenti normativi: Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)