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Sez. L, Sentenza n. 3948 del 17/06/1981 (Rv. 414603 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - ESCLUSIONE DEI RIPOSI INTERMEDI DAL COMPUTO DEL LAVORO EFFETTIVO - AMBITO DI APPLICAZIONE - LAVORO CONTINUO - ESTENSIONE AL LAVORO DISCONTINUO CON DURATA MASSIMA GIORNALIERA GIA FISSATA - AMMISSIBILITA - CONSEGUENZE - RIPOSO INTERMEDIO E PERIODO DI INATTIVITA - CRITERIO DISTINTIVO - FATTISPECIE RELATIVA AL LAVORO DELLE GUARDIE CAMPESTRI.*
Stato
decisa il 1981-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414603-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - ESCLUSIONE DEI RIPOSI INTERMEDI DAL COMPUTO DEL LAVORO EFFETTIVO - AMBITO DI APPLICAZIONE - LAVORO CONTINUO - ESTENSIONE AL LAVORO DISCONTINUO CON DURATA MASSIMA GIORNALIERA GIA FISSATA - AMMISSIBILITA - CONSEGUENZE - RIPOSO INTERMEDIO E PERIODO DI INATTIVITA - CRITERIO DISTINTIVO - FATTISPECIE RELATIVA AL LAVORO DELLE GUARDIE CAMPESTRI.*

L'art 5 del RDL 1923 n 1955, secondo il quale sono esclusi dal computo del lavoro effettivo i riposi intermedi, e, in via di principio, applicabile al solo lavoro continuo, ma puo trovare estensivamente applicazione anche nel caso di lavoro discontinuo del quale sia stata fissata una durata massima giornaliera. In questa ipotesi il criterio distintivo tra riposo intermedio e periodo di inattivita va individuato nella condizione in cui versa il lavoratore che fruisce della pausa, perche, se egli deve tenersi pronto ad una nuova prestazione, si ha uno stato di disponibilita equivalente al lavoro effettivo, mentre, se egli puo disporre a sua discrezione del relativo tempo libero, ancorche obbligato a rimanere nell'azienda o nei luoghi di lavoro, l'interruzione deve essere intesa come riposo intermedio ed esclusa dal compimento dell'orario effettivo. (nella specie, e stata fatta applicazione di tale principio al lavoro delle guardie campestri, le cui mansioni, pur rientrando fra le occupazioni discontinue, ai sensi del numero due della tabella allegata al RD n 1955/1923 citato, sono determinate nella durata massima giornaliera, pari a dieci ore comprensive di riposo intermedio, dai contratti collettivi 1 dicembre 1962 e 1 ottobre 1965, per la provincia di Bari). (Conf 5202/79, mass n 401811; (Conf 1254/69, mass n 339885).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 10/09/1923 num. 1955 art. 5, Contr. Coll. 01/12/1962, Contr. Coll. 01/10/1965

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)