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Sez. U, Sentenza n. 1465 del 21/04/1977 (Rv. 385171 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - CAUSA PETENDI E PETITUM.*
Stato
decisa il 1977-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385171-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - CAUSA PETENDI E PETITUM.*

Il criterio del contemperamento della causa petendi con il petitum (cosiddetto petitum sostanziale), al fine della discriminazione fra la Competenza giurisdizionale del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo, va inteso nel senso che il giudice competente va individuato in ragione del tipo di tutela che lo ordinamento accorda alla situazione soggettiva fatta valere (diritto soggettivo od interesse legittimo), mentre la pronuncia in concreto invocata attiene soltanto ai limiti dei poteri del giudice cosi identificato. Pertanto, ove quel criterio porti ad accertare che si controverta su posizione di diritto soggettivo, leso da atto o comportamento della pubblica amministrazione, va affermata la Competenza giurisdizionale del giudice ordinario, rimanendo irrilevante, a tal fine, che l'attore abbia chiesto, oltre lo accertamento di quella lesione, anche provvedimenti esorbitanti dai poteri del suddetto giudice. (V 1028/72, mass n 357377; (V 926/70, mass n 346361).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)