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Sez. U, Sentenza n. 926 del 06/04/1970 (Rv. 346361 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - RIFERIMENTO AL PETITUM SOSTANZIALE - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA LESIONE DI UN DIRITTO SOGGETTIVO - RISPETTIVO POTERE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO ED ORDINARIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1970-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346361-01

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - RIFERIMENTO AL PETITUM SOSTANZIALE - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA LESIONE DI UN DIRITTO SOGGETTIVO - RISPETTIVO POTERE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO ED ORDINARIO - CONDIZIONI.*

Ai fini della discriminazione della Competenza giurisdizionale del giudice ordinario da quella del giudice amministrativo, devesi avere riguardo al C d petitum sostanziale, ossia ricercare se la situazione che si assume violata sia configurabile in astratto quale diritto soggettivo o quale interesse legittimo, restando priva di rilievo l'eventuale domanda di annullamento del provvedimento pertanto, qualora per una controversia riguardante la lesione di una situazione qualificabile come diritto soggettivo sia stato adito il giudice amministrativo, questi, sebbene sia stato chiesto l'annullamento del provvedimento, deve dichiarare la propria giurisdizione qualora sia stato invece adito il giudice ordinario, questi deve limitarsi a conoscere della lesione o meno del diritto che si assume violato dall'atto amministrativo, dichiarando conseguentemente l'illegittimita (per carenza di potere) o la legittimita dell'atto stesso, senza potere nella prima ipotesi pronunciare l'annullamento che gli sia stato domandato. (V 924-70 2266-69, massima n 341645 694-69, massima n 338957 3309-68, massima n 336301 2813-68, massima n 335467 413-68, massima n 331414).*

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)