Sez. L, Sentenza n. 4797 del 13/07/1983 (Rv. 429690 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE AL PARERE DEL CONSULENTE NOMINATO IN SEDE DI APPELLO - CONFUTAZIONE ESPRESSA E PARTICOLAREGGIATA DEL DIFFORME PARERE DEL CONSULENTE PRECEDENTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE AL PARERE DEL CONSULENTE NOMINATO IN SEDE DI APPELLO - CONFUTAZIONE ESPRESSA E PARTICOLAREGGIATA DEL DIFFORME PARERE DEL CONSULENTE PRECEDENTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Il giudice di secondo grado, se ritiene di dovere uniformare la propria decisione al parere del consulente nominato in Sede di appello, non deve confutare in modo espresso e particolareggiato le difformi risultanze e valutazioni del consulente precedente, poiché tale confutazione, già contenuta nella relazione dell'ultimo consulente, è implicita nell'accettazione di questo. (Conf 2178/80, mass n 405845; (Conf 4304/77, mass n 378917).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)