Sez. L, Sentenza n. 2192 del 27/02/1998 (Rv. 513134 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Illegittima apposizione del termine - Cessazione delle prestazioni lavorative alla scadenza - Diritto alla retribuzione - Diritto alla retribuzione - Insussistenza - Limiti - Diritto al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni perdute per il periodo successivo - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
Nei casi di illegittima apposizione del termine ad un contratto di lavoro, il dipendente che cessi l'esecuzione delle prestazioni alla scadenza del termine previsto non ha diritto alla retribuzione finché non provveda ad offrire le sue prestazioni lavorative, determinando una situazione di "mora accipiendi" del datore di lavoro; in base allo stesso principio si deve escludere anche il diritto del lavoratore ad un risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni perdute per il periodo successivo a detta scadenza, posto che l'interruzione della funzionalità di fatto del rapporto non consegue ad un'iniziativa del datore di lavoro, il quale non pone in essere un licenziamento anche se richiama formalmente la scadenza del termine.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1217 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)