Sez. 3, Sentenza n. 694 del 29/01/1981 (Rv. 411161 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'OPPONENTE - CONTENUTO - FATTISPECIE (OPPOSIZIONE DA PARTE DELLA NUORA DEL DEBITORE).*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'OPPONENTE - CONTENUTO - FATTISPECIE (OPPOSIZIONE DA PARTE DELLA NUORA DEL DEBITORE).*
Poiche l'opposizione di terzo all'esecuzione, a norma dell'art 619 cod proc civ e Azione di accertamento negativo, diretta a vincere la presunzione iuris tantum di appartenenza al debitore dei beni staggiti nella casa di abitazione o nell'azienda dello stesso, mediante la prova della proprieta dell'opponente e la correlativa negazione del diritto del creditore di procedere alla loro espropriazione, tale prova non e soggetta ai rigorosi principi disciplinanti la rivendicazione, e l'Onere relativo puo essere assolto, nel rispetto dei limiti fissati dall'art 621 cod proc civ, anche mediante la produzione di un atto di acquisto derivativo, senza necessita dell'ulteriore dimostrazione del diritto del dante causa; e pertanto, in caso di opposizione della nuora del debitore, abitante con lui nella casa ove trovansi i beni pignorati, l'Onere probatorio e soddisfatto con la produzione di un atto di donazione e di Costituzione in dote, da parte di un terzo, dei beni in questione. (V 3359/78, mass n 392799; (Conf 2639/78, mass n 392000).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)