Sez. 1, Sentenza n. 3139 del 25/03/1998 (Rv. 513965 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) | Fabbricato da destinare a propria abitazione - Acquisto in epoca anteriore all'alienazione di altro immobile dell'acquirente - Esenzione di tale alienazione dall'INVIM - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI)
In tema di benefici fiscali, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, legge 22 aprile 1982 n. 168, come modificato dall'art. 4 del D.L. 29 dicembre 1983 n. 747, conv. in legge 27 febbraio 1984 n. 18, l'alienante di un immobile che voglia beneficiare dell'esenzione dall'INVIM deve, fra l'altro, acquistare, entro un anno dal precedente trasferimento, altro fabbricato o porzione di fabbricato da destinare a propria abitazione, con la conseguenza che non ha diritto all'esenzione colui che abbia proceduto all'acquisto in data anteriore all'alienazione medesima.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1982 num. 168 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 29/12/1983 num. 747 art. 4, Legge 27/02/1984 num. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)