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Sez. 3, Sentenza n. 6868 del 17/11/1983 (Rv. 431535 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DESTINAZIONE DEL FONDO AD UTILIZZAZIONE EDILIZIA, INDUSTRIALE E TURISTICA - ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE E RISCATTO EX ART. 8, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965 - PRESUPPOSTI NECESSARI.*
Stato
decisa il 1983-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431535-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DESTINAZIONE DEL FONDO AD UTILIZZAZIONE EDILIZIA, INDUSTRIALE E TURISTICA - ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE E RISCATTO EX ART. 8, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965 - PRESUPPOSTI NECESSARI.*

In tema di prelazione e riscatto agrari, al fine di escludere siffatti diritti allorché il terreno, in base a piano regolatore, pur non ancora approvato, sia destinato ad utilizzazione edilizia, industriale e turistica - secondo la disposizione del secondo comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 - seppure non occorre lo strumento urbanistico formale nel suo preciso significato tecnico-giuridico, è tuttavia necessario che la nuova destinazione del fondo sia confortata da provvedimenti determinati, forniti di un minimo di imperatività e stabilità. (V 6562/80, mass n 410348; (V 3019/75, mass n 377109).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)