Sez. 3, Sentenza n. 3019 del 26/08/1975 (Rv. 377109 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - PIANO REGOLATORE - SUSSISTENZA - NECESSITA - ESCLUSIONE - DEFINIZIONE DEI PERIMETRI DEI CENTRI ABITATI - INSUFFICIENZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - PIANO REGOLATORE - SUSSISTENZA - NECESSITA - ESCLUSIONE - DEFINIZIONE DEI PERIMETRI DEI CENTRI ABITATI - INSUFFICIENZA.*
Al fine dell'esclusione del diritto di prelazione, ai sensi dello art 8, secondo comma, della legge 26 maggio 1965 n 590, 'quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turisticà, se non occorre un piano regolatore, inteso nel preciso significato tecnico-giuridico attribuito al termine dalla legislazione urbanistica, occorre, pero, un provvedimento proveniente dalla pubblica amministrazione che, per la sua natura e per il grado di operativita a cui e pervenuto, sia idoneo ad imporre una determinata destinazione ai terreni considerati: la destinazione potra non essere definitiva o irreversibile, per l'eventualita che la stessa amministrazione comunale introduca modifiche, in accoglimento di osservazioni od opposizioni, o che l'approvazione non venga concessa; ma deve avere quel minimo di determinatezza, di stabilita e di imperativita (sia pure condizionata e provvisoria) che caratterizzano i provvedimenti veri e propri, e che non possono attribuirsi a programmi, propositi, attivita preparatorie, studi preliminari, non trasfusi in alcuna deliberazione. A quel fine, non e sufficiente la definizione dei perimetri dei centri abitati, imposta ai comuni sprovvisti di piano regolatore generale e di programmi di fabbricazione dall'art 17, primo comma, lettera a), della legge 6 agosto 1967 n 765.*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)