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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34639 del 16/11/2021 (Rv. 663014 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - AVVOCATI, PROCURATORI E PATROCINATORI LEGALI | Consulente tecnico d'ufficio - Credito relativo al suo compenso - Prescrizione presuntiva ex art. 2956, comma 1, n. 2), c.c. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663014-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - AVVOCATI, PROCURATORI E PATROCINATORI LEGALI

Il credito del consulente tecnico d'ufficio è fondato su un decreto di liquidazione emesso dall'autorità giudiziaria all'esito di un incarico verbalizzato in atto fidefacente e, pertanto, non è assoggettato alla prescrizione presuntiva ex art. 2956, comma 1, n. 2), c.c., poiché tale prescrizione non opera quando il credito azionato tragga origine da un titolo scritto.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 49, Cod. Civ. art. 2956 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)