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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13707 del 22/05/2019 (Rv. 654231 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - AVVOCATI, PROCURATORI E PATROCINATORI LEGALI | Difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Liquidazione del compenso - Prescrizione presuntiva - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654231-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - AVVOCATI, PROCURATORI E PATROCINATORI LEGALI

Il credito del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non è assoggettato alla prescrizione prevista dall'art. 2956, comma 1, n. 2), c.c.; le prescrizioni presuntive, infatti, non operano quando il contratto, dal quale trae origine il credito, sia stipulato per iscritto e nel gratuito patrocinio il compenso viene liquidato solo in base ad un decreto emesso dal giudice compentente a seguito di presentazione di una richiesta scritta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2956 com. 1 lett. 2)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)