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Sez. 2 - , Ordinanza n. 789 del 12/01/2022 (Rv. 663625 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE | Arbitri - Diritto al rimborso delle spese e all'onorario - Prescrizione presuntiva - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663625-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE

Le prescrizioni presuntive trovano applicazione solo con riferimento ai rapporti che si svolgono senza formalità. Ne consegue che il diritto degli arbitri al rimborso delle spese e all'onorario non è assoggettato alla prescrizione prevista dall'art. 2956, comma 1, n. 2), c.c., in quanto la costituzione del collegio e l'investitura dei suoi componenti non ha luogo in via informale ma all'esito di una particolare procedura (artt. 810 e 813 c.c.) che richiede uno scambio di atti redatti per iscritto a pena di nullità e che può implicare, al pari della procedura di liquidazione diretta da parte degli arbitri, anche l'intervento suppletivo dell'autorità giudiziaria.

Cod. Civ. art. 2956 com. 1 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 813 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)