diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 3866 del 23/01/1986 Ud. (dep. 19/05/1986) Rv. 172732 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E LA INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - RISSA - CIRCOSTANZE - ATTENUANTE DELLA PROVOCAZIONE - INAPPLICABILITÀ - RATIO.*
Stato
decisa il 1986-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172732-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E LA INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - RISSA - CIRCOSTANZE - ATTENUANTE DELLA PROVOCAZIONE - INAPPLICABILITÀ - RATIO.*

La circostanza attenuante della provocazione non è applicabile (salvo qualche caso particolare) al reato di rissa, poiché questo si risolve in una contemporanea e reciproca provocazione. Infatti, detta attenuante non può essere invocata da chi versi egli pure in re illicita per aver preso parte ad un litigio in cui entrambi i contendenti si siano offesi e percossi a vicenda. (Conf mass n 171364).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 2, Cod. Pen. art. 588 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)