Sez. 1, Sentenza n. 4743 del 28/03/2003 (Rv. 561573 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Autoliquidazione - Presupposti - Perfezionamento del consenso tra arbitri e parti - Necessità - Mancanza - Liquidazione giudiziale da parte del Presidente del tribunale - Soggetti legittimati alla proposizione della domanda di liquidazione ex art. 814 comma secondo cod. proc. civ. - Arbitri - Parti compromettenti - Legittimazione - Esclusione - Conseguenze.
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO
L'autoliquidazione degli onorari da parte degli arbitri è fonte di obbligazione nella sola ipotesi in cui essa sia accettate da entrambe le parti compromettenti, sicché il difetto di accettazione di una sola di queste obbliga il Presidente del tribunale adito a procedere alla liquidazione anche nell'ipotesi in cui la somma richiesta sia stata corrisposta. Legittimati a proporre la domanda di liquidazione sono, peraltro, i soli arbitri, in base alla speciale procedura di cui all'art. 814 comma secondo cod. proc. civ., con la conseguenza, da un canto, che le parti stesse (non potendo utilizzare la suddetta procedura ex art. 814 cod. proc. civ.) devono, al fine di precostituirsi un titolo che faccia stato nei confronti di tutti i soggetti del procedimento arbitrale, fare necessariamente ricorso al giudizio ordinario da instaurarsi con atto di citazione, e, dall'altro, che le parti medesime intervenute nel procedimento dinanzi al presidente del tribunale (finalizzato a costituire un titolo giudiziario esclusivamente in favore degli arbitri) non possono, nell'ipotesi in cui la detta autorità giudiziaria abbia pronunziato un provvedimento negativo, proporre ricorso per cassazione, che va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)