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Sez. 1 - , Sentenza n. 7772 del 27/03/2017 (Rv. 644831 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Obbligazione per il pagamento del compenso degli arbitri - Autoliquidazione da parte degli arbitri - Accettazione delle parti - Necessità - Frazionamento dell'originaria obbligazione - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644831-01

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO

La liquidazione delle spese e del proprio compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di una mera proposta contrattuale, che diviene vincolante solo se accettata da tutti i contendenti e può dar luogo anche ad obbligazioni parziarie ove i debitori abbiano accettato, anche per “facta concludentia”, la divisione dell’obbligazione originaria in due o più obbligazioni di diversa entità, ciascuna posta a carico delle parti; il frazionamento dell’obbligazione permane, dunque, nel caso in cui le stesse si siano limitate a contestare il solo ammontare complessivo del credito degli arbitri, riconoscendo, tuttavia, sia la sussistenza dell’obbligazione di pagamento che la sua misura frazionaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)