Sez. 1, Sentenza n. 6290 del 04/11/2014 Cc. (dep. 12/02/2015) Rv. 262877 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Applicazione dell'amnistia e dell'indulto - Provvedimenti emessi all'esito di procedura "de plano" o ex art. 666 cod. proc. pen. - Rimedio esperibile - Opposizione - Fattispecie.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di applicazione dell'amnistia e dell'indulto, avverso il provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione - sia che questi abbia deciso "de plano", ai sensi dell'art. 667 cod.proc.pen., sia che abbia provveduto irritualmente ex art. 666 cod.proc.pen.- è data soltanto facoltà di proporre opposizione. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato come opposizione il ricorso presentato avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di condono, emesso dal giudice dell'esecuzione a seguito di procedimento svoltosi in camera di consiglio e non con procedura "de plano").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 672 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)