Sez. 1, Ordinanza n. 52950 del 27/04/2016 Cc. (dep. 14/12/2016) Rv. 268550 - 01
IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Richiesta di remissione del debito per le spese processuali e di mantenimento in carcere - Provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza - Rimedio esperibile - Opposizione - Ricorso per cassazione proposto in luogo dell'opposizione - Qualificazione come opposizione - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)
In tema di remissione del debito per le spese processuali e di mantenimento in carcere, avverso il provvedimento reso dal magistrato di sorveglianza è prevista, ai sensi degli artt. 678, comma 1-bis e 667, comma quarto, cod. proc. pen., la facoltà di proporre opposizione innanzi allo stesso giudice, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 5, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 6, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 com. 8 CORTE COST., Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)