Sez. L, Sentenza n. 3966 del 29/02/2016 (Rv. 638847 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - IN GENERE - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI | Atto d'intervento - Requisiti di ammissibilità del ricorso - Art. 499 c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 35 del 2005 - Oneri di allegazione - Indicazione degli elementi di cui al comma 2 - Necessità.
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - IN GENERE - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI
In tema di processo esecutivo, l'art. 499 c.p.c., nel testo di cui al d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif. in l. n. 263 del 2005, pur ammettendo che l'intervento possa essere effettuato nel corso dell'udienza per l'assegnazione delle somme pignorate, richiede comunque l'indicazione degli elementi elencati al comma 2, ovvero il nominativo del creditore, l'entità del credito, il relativo titolo, la domanda di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza, o l'elezione di domicilio, nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2005 num. 263 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)