Sez. 3, Sentenza n. 23145 del 31/10/2014 (Rv. 633367 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE | Atto d'intervento - Requisiti di ammissibilità del ricorso - Art. 499, primo comma, cod. proc. civ., nel testo antevigente - Oneri di allegazione - Indicazione del credito e del suo titolo rappresentativo - Sufficienza - Fattispecie in tema di intervento spiegato in forza di titoli cambiari.
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE
Ai fini dell'intervento nel processo esecutivo, l'art. 499, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 28 dicembre 2005, n. 263), laddove prevede che il ricorso "deve contenere l'indicazione del credito e del titolo di esso", impone due oneri di allegazione, consistenti nell'individuazione del diritto di credito dell'interveniente e nella indicazione del documento che, pur non costituendo titolo esecutivo, sia rappresentativo del credito medesimo, mentre non é necessaria, ai fini dell'ammissibilità dell'intervento, la produzione di tale documento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'intervento del creditore efficace in relazione a tutti i crediti rappresentati da titoli cambiari, anche se alcuni erano prodotti solo in fotocopia e non in originale, perché la procedura era validamente sorretta dal titolo esecutivo prodotto dal creditore esecutante).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)