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Sez. L, Sentenza n. 3636 del 11/04/1987 (Rv. 452576 - 01)

REGIONI - REGIONI DI DIRITTO COMUNE (A STATUTO ORDINARIO) - POTESTÀ LEGISLATIVA (COMPETENZA NORMATIVA) - CONCORRENTE (O RIPARTITA) - MATERIE (INDICAZIONE DELLE) - TRASPORTI PUBBLICI - LINEE AUTOMOBILISTICHE D'INTERESSE REGIONALE - ASSUNZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELLA REGIONE ABRUZZO MEDIANTE CESSAZIONE DELLE PRECEDENTI CONCESSIONI E AFFIDAMENTO DI ESSO A SOCIETÀ CON CAPITALE PUBBLICO - CARATTERE ACCESSORIO - INSUSSISTENZA - CESSIONE DI LINEE EX LEGGE N. 1054 DEL 1960 - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - TRASFERIMENTO DI PERSONALE DALLE PRECEDENTI ALLE NUOVE IMPRESE CONCESSIONARIE - EFFETTI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452576-01

REGIONI - REGIONI DI DIRITTO COMUNE (A STATUTO ORDINARIO) - POTESTÀ LEGISLATIVA (COMPETENZA NORMATIVA) - CONCORRENTE (O RIPARTITA) - MATERIE (INDICAZIONE DELLE) - TRASPORTI PUBBLICI - LINEE AUTOMOBILISTICHE D'INTERESSE REGIONALE - ASSUNZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELLA REGIONE ABRUZZO MEDIANTE CESSAZIONE DELLE PRECEDENTI CONCESSIONI E AFFIDAMENTO DI ESSO A SOCIETÀ CON CAPITALE PUBBLICO - CARATTERE ACCESSORIO - INSUSSISTENZA - CESSIONE DI LINEE EX LEGGE N. 1054 DEL 1960 - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - TRASFERIMENTO DI PERSONALE DALLE PRECEDENTI ALLE NUOVE IMPRESE CONCESSIONARIE - EFFETTI - LIMITI.*

L'assunzione del pubblico servizio automobilistico di trasporto da parte della regione Abruzzo, mediante cessazione delle precedenti concessioni ed affidamento di esso a società con capitale pubblico, costituisce una fattispecie tipica, autonomamente disciplinata dalla legge regionale n. 64 del 1978, non implicante alcun fenomeno di successione, a carattere traslativo, di un'impresa all'altra né, in particolare, riconducibile all'ipotesi di cessione di linee regolata dalla legge n. 1054 del 1960. Pertanto, anche il disposto trasferimento di personale dalle precedenti alle nuove imprese concessionarie, non presupponendo alcuna successione nei relativi rapporti di lavoro, deve avvenire alle condizioni e nei limiti al riguardo posti dall'art. 31 della legge regionale anzidetta e, conseguentemente, riguardare i soli lavoratori già in servizio alla data del 31 dicembre 1975 e consentire la conservazione delle sole posizioni giuridiche a costoro effettivamente riconosciute prima di tale termine, con irrilevanza di progressioni di carriera o benefici (nella specie, attribuzione di tutti gli scatti di anzianità della classe e qualifica di appartenenza) concessi dopo l'inderogabile limite temporale suddetto e senza che tale disciplina limitativa violi il principio costituzionale di uguaglianza e quello concernente la Determinazione della potestà normativa regionale in materia. (V 262/84, mass n 432524; (V 69/83, Corte costituzionale; (Conf 3572/84, mass n 435571).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 5, Legge Reg. Abruzzi 14/09/1976 num. 52, Legge Reg. Abruzzi 03/10/1978 num. 64 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)