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Sez. L, Sentenza n. 3572 del 14/06/1984 (Rv. 435571 - 01)

REGIONI - REGIONI DI DIRITTO COMUNE (A STATUTO ORDINARIO) - POTESTÀ LEGISLATIVA (COMPETENZA NORMATIVA) - CONCORRENTE (O RIPARTITA) - MATERIE (INDICAZIONE DELLE) - TRASPORTI PUBBLICI - LINEE AUTOMOBILISTICHE D'INTERESSE REGIONALE - ASSUNZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELLA REGIONE ABRUZZO MEDIANTE CESSAZIONE DELLE PRECEDENTI CONCESSIONI E AFFIDAMENTO DI ESSO A SOCIETÀ CON CAPITALE PUBBLICO - CARATTERE SUCCESSORIO - INSUSSISTENZA - CESSIONE DI LINEE EX LEGGE N. 1054 DEL 1960 - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - TRASFERIMENTO DI PERSONALE DALLE PRECEDENTI ALLE NUOVE IMPRESE CONCESSIONARIE - EFFETTI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435571-01

REGIONI - REGIONI DI DIRITTO COMUNE (A STATUTO ORDINARIO) - POTESTÀ LEGISLATIVA (COMPETENZA NORMATIVA) - CONCORRENTE (O RIPARTITA) - MATERIE (INDICAZIONE DELLE) - TRASPORTI PUBBLICI - LINEE AUTOMOBILISTICHE D'INTERESSE REGIONALE - ASSUNZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELLA REGIONE ABRUZZO MEDIANTE CESSAZIONE DELLE PRECEDENTI CONCESSIONI E AFFIDAMENTO DI ESSO A SOCIETÀ CON CAPITALE PUBBLICO - CARATTERE SUCCESSORIO - INSUSSISTENZA - CESSIONE DI LINEE EX LEGGE N. 1054 DEL 1960 - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - TRASFERIMENTO DI PERSONALE DALLE PRECEDENTI ALLE NUOVE IMPRESE CONCESSIONARIE - EFFETTI - LIMITI.*

L'assunzione del pubblico servizio automobilistico di trasporto da parte della regione Abruzzo, mediante cessazione delle precedenti concessioni ed affidamento di esso prevalentemente a società con capitale pubblico, costituisce una fattispecie tipica, autonomamente disciplinata dalla legge regionale n. 64 del 1978, non implicante alcun fenomeno di successione, a carattere traslativo, di un'impresa all'altra né, in particolare, riconducibile all'ipotesi di cessione di linee regolata dalla legge n. 1054 del 1960. Pertanto, anche il disposto trasferimento di personale dalle precedenti alle nuove imprese concessionarie, non presupponendo alcuna successione nei relativi rapporti di lavoro, deve avvenire necessariamente nei limiti ed alle condizioni al riguardo poste dall'art. 31 della suddetta legge regionale e, conseguentemente, riguardare i soli lavoratori già in servizio alla data del 31 dicembre 1975 e consentire la conservazione delle sole posizioni giuridiche a costoro effettivamente riconosciute prima di tale termine, con irrilevanza di progressioni di carriera successivamente concesse, anche se al fine di adeguare la qualifica alle mansioni effettivamente svolte, e senza che tale disciplina limitativa violi il principio costituzionale di uguaglianza o quello concernente la Determinazione della potestà normativa regionale in materia. (V 262/84, mass n 432524).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST., Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 5, Legge Reg. Abruzzi 03/10/1978 num. 64 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)