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Sez. L, Sentenza n. 262 del 12/01/1984 (Rv. 432524 - 01)

REGIONI - REGIONI DI DIRITTO COMUNE (A STATUTO ORDINARIO) - POTESTÀ LEGISLATIVA (COMPETENZA NORMATIVA) - CONCORRENTE (O RIPARTITA) - MATERIE (INDICAZIONE DELLE) - TRASPORTI PUBBLICI - LINEE AUTOMOBILISTICHE D'INTERESSE REGIONALE - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - ABRUZZO - IN GENERE - PERSONALE GIÀ ADDETTO A SERVIZI DI TRASPORTO REGIONALI PRESSO LE CESSATE AZIENDE CONCESSIONARIE - TRASFERIMENTO ALLE DIPENDENZE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE A CAPITALE PUBBLICO - CONDIZIONI EX ART. 31 DELLA LEGGE N. 64 DEL 1978 DELLA REGIONE ABRUZZO - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 35, 36 E 117 COST. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432524-01

REGIONI - REGIONI DI DIRITTO COMUNE (A STATUTO ORDINARIO) - POTESTÀ LEGISLATIVA (COMPETENZA NORMATIVA) - CONCORRENTE (O RIPARTITA) - MATERIE (INDICAZIONE DELLE) - TRASPORTI PUBBLICI - LINEE AUTOMOBILISTICHE D'INTERESSE REGIONALE - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - ABRUZZO - IN GENERE - PERSONALE GIÀ ADDETTO A SERVIZI DI TRASPORTO REGIONALI PRESSO LE CESSATE AZIENDE CONCESSIONARIE - TRASFERIMENTO ALLE DIPENDENZE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE A CAPITALE PUBBLICO - CONDIZIONI EX ART. 31 DELLA LEGGE N. 64 DEL 1978 DELLA REGIONE ABRUZZO - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 35, 36 E 117 COST. - ESCLUSIONE.*

L'art. 31 della legge 31 ottobre 1978 n. 64 della regione Abruzzo disponendo, nel quadro della riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico di Competenza della medesima regione, che il personale già addetto a tali servizi presso le cessate aziende concessionarie veniva trasferito alle dipendenze delle società di gestione a capitale pubblico create dal detto ente per l'Esercizio dei medesimi servizi, alla duplice condizione che risultasse già dipendente delle menzionate aziende alla data del 31 dicembre 1975 e che fosse ad esso conservata la posizione giuridica attribuita alla medesima data, manifestamente non viola i principi di cui agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione poiché tali condizioni limitative del disposto trasferimento attengono ad una vicenda diversa da quella cui è applicabile il disposto dell'art. 2112 cod. civ. in tema di trasferimento di azienda (non integrandosi la fattispecie regolata da questa norma nel caso di mera successione di imprenditori nell'Esercizio di pubblici servizi, per effetto di revoca o scadenza della concessione, seguita da nuova concessione in favore di terzi) o dell'art. 26 del regolamento allegato a al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 e dell'art. 5 della legge 22 settembre 1960 n. 1054 (i quali presuppongono la cessione delle "linee" da un imprenditore all'altro con l'autorizzazione dell'autorità concedente), né viola l'art. 117 cost., risultando attuativo della potestà normativa spettante alle regioni in materia di servizi di trasporto di importanza regionale, né, infine, può subire deroghe per effetto di convenzioni intercorse fra i cessati concessionari e l'amministrazione regionale, attesa la qualità di terzi che rispetto ad esse rivestono le nuove società di gestione e, comunque, la prevalente efficacia della legge regionale rispetto ad eventuali Atti negoziali. (V 4714/79, mass n 401275; (V 3080/77, mass n 386644; (V 1362/72, mass n 357856).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 35, Costituzione art. 36, Costituzione art. 117 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 5, Legge Reg. Abruzzi 31/10/1978 num. 64 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)