Sez. L, Sentenza n. 5926 del 05/03/2008 (Rv. 602058 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE | Nozione - Requisiti - Grafico - Natura giornalistica dell'attività - Sussistenza - Presupposti - Differenza dall'attività del poligrafico.
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE
Costituisce attività giornalistica - intesa come prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione - l'attività svolta dal grafico il quale, mediante l'espletamento di attività inerenti la progettazione e la realizzazione della pagina di giornale come la collocazione del singolo pezzo giornalistico e la scelta delle immagini e dei caratteri tipografici con i quali lo stesso viene riportato sulla pagina, esprime - pur nell'eventuale presenza delle scelte e delle indicazioni degli autori degli articoli e del direttore - un personale contributo di pensiero ed una valutazione sulla rilevanza della notizia, valutazione rapportata ad un giudizio sulla idoneità del fatto ivi riferito ad incidere sul convincimento del lettore, in ciò differenziandosi dall'attività del poligrafico il cui contributo si esaurisce nella mera trasposizione grafica della notizia da comunicare.
Riferimenti normativi: Legge 02/03/1963 num. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)