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Sez. L, Sentenza n. 14913 del 25/06/2009 (Rv. 609068 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Svolgimento delle mansioni di redattore alle dipendenze di un'impresa giornalistica - Requisiti e contenuto.
Stato
decisa il 2009-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609068-01

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)

Nell'ambito del lavoro giornalistico, lo svolgimento delle mansioni di redattore alle dipendenze di un'impresa giornalistica si connota per il tipo di collaborazione, consistente nella compilazione di articoli di informazione e commenti o nella realizzazione di servizi riguardanti particolari avvenimenti, e per il particolare inserimento nell'organizzazione necessaria alla compilazione del giornale, con prestazione continuativa dell'attività e l'osservanza di un orario di lavoro. Detto rapporto di lavoro si caratterizza per l'apporto creativo, costituito dal personale contributo di pensiero e dalla valutazione della rilevanza della notizia, con giudizio sull'idoneità del fatto ivi riferito ad incidere sul convincimento del lettore, nonchè dall'ideazione e dall'elaborazione delle illustrazioni grafiche delle notizie e di tutti i servizi di redazione.

Riferimenti normativi: Legge 02/03/1963 num. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)