diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 33265 del 31/03/2015 Ud. (dep. 28/07/2015) Rv. 264353 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Interferenza illecita nella vita privata - Circostanza aggravante prevista dall'art. 615 bis, comma terzo, cod. pen. - Correlazione funzionale o agevolativa tra la posizione soggettiva e la commissione del reato - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-03-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264353-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 615 bis, comma terzo, cod. pen., è necessario che la realizzazione dei reati previsti dal medesimo articolo - integrati dalle condotte di procurarsi, di rivelare e diffondere indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi in un luogo di privata dimora o nelle sue appartenenze - sia connessa con l'esercizio del potere o la violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio ovvero con l'esercizio della professione di investigatore privato, nel senso che le indicate qualità devono avere almeno agevolato la commissione del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente esclusa dal giudice di merito l'aggravante, contestata con riferimento all'esercizio della professione di investigatore privato, evidenziando che l'attività compiuta dall'imputato, il quale si era limitato a fornire ed installare le apparecchiature utilizzate per la captazione, era da considerarsi come semplicemente prodromica rispetto all'uso di tali strumenti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 615 bis, Cod. Pen. art. 617 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)