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Sez. 4, Sentenza n. 17884 del 07/02/2025 Cc. (dep. 13/05/2025) Rv. 288103-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA SOSTANZE STUPEFACENTI | Sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità - Avvio della fase esecutiva per lo svolgimento dell'attività individuata - Onere del condannato - Esclusione - Onere del pubblico ministero - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288103-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA SOSTANZE STUPEFACENTI

In tema di guida in stato di ebbrezza, è onere del pubblico ministero, in qualità di organo preposto all'esecuzione penale, dare avvio al procedimento finalizzato allo svolgimento dell'attività lavorativa individuata a titolo di sanzione sostitutiva della pena inflitta, non gravando tale onere sul condannato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione reittiva dell'istanza di remissione in termini avanzata ex art. 175 cod. proc. pen. dal condannato, nell'inerzia del competente UEPE e scaduto il termine previsto in sentenza per l'avvio dell'attività lavorativa).

Cod. Strada Nuovo art. 186, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 43, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)