Sez. 1, Sentenza n. 7172 del 13/01/2016 Cc. (dep. 23/02/2016) Rv. 266618 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA SOSTANZE STUPEFACENTI | Sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità - Avvio della fase esecutiva per lo svolgimento dell'attività individuata - Onere del condannato - Esclusione - Onere dell'autorità giudiziaria - Sussistenza - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA SOSTANZE STUPEFACENTI
In tema di guida in stato di ebbrezza, ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell'autorità giudiziaria - e non del condannato - l'avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell'attività lavorativa individuata. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza, con cui il giudice dell'esecuzione aveva ripristinato la pena principale, sul presupposto dell'inerzia del condannato, che non aveva mai comunicato all'ente individuato in sentenza la sanzione sostitutiva inflittagli).
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186, Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 9 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)