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Sez. 1, Sentenza n. 53684 del 04/05/2016 Cc. (dep. 16/12/2016) Rv. 268551 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA SOSTANZE STUPEFACENTI | Sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità - Individuazione dell'ente per lo svolgimento dell'attività lavorativa e modalità di esecuzione della misura - Onere del condannato - Esclusione - Onere dell'autorità giudiziaria - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268551-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA SOSTANZE STUPEFACENTI

In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della sostituzione della sanzione detentiva o pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità è sufficiente la non opposizione da parte dell'imputato, mentre è onere dell'autorità giudiziaria individuare l'ente presso cui l'attività lavorativa deve essere svolta e le modalità di esecuzione della misura. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza, con cui il giudice dell'esecuzione, venuta meno la disponibilità dell'ente originariamente individuato per l'esecuzione della sanzione sostitutiva, aveva ripristinato la pena principale, sul presupposto dell'inerzia del condannato, che, contrariamente a quanto previsto dai protocolli per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità diffusi nei principali uffici giudiziari, non aveva comunicato un diverso ente ove svolgere l'attività lavorativa).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 com. 9 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)