Sez. 1, Sentenza n. 11548 del 02/03/2012 Cc. (dep. 26/03/2012) Rv. 252611 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Procedimento di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali - Contrasto con l'art. 4 Prot. N. 7 CEDU - Esclusione - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
Il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali non contrasta con l'art. 4 prot. n. 7 CEDU - che riconosce il diritto all'imputato di ottenere la riapertura del processo nel caso di sopravvenienza di fatti nuovi - perché è garantita dall'art. 7, comma secondo, L. n. 1423 del 1956 la possibilità di ottenere la revoca "ex tunc" della misura, nel caso in cui si accerti, sulla base di elementi nuovi, l'invalidità genetica del provvedimento irrogativo.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)