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Sez. U, Sentenza n. 57 del 19/12/2006 Cc. (dep. 08/01/2007) Rv. 234955 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Indiziati di appartenenza ad associazione di tipo mafioso - Confisca - Revoca - Applicazione art. 7, comma secondo, L. 1423 del 1956 - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234955-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE

Il provvedimento di confisca deliberato ai sensi dell'art. 2-ter, comma terzo, L. 31 maggio 1975 n. 575 (disposizioni contro la mafia) è suscettibile di revoca "ex tunc" a norma dell'art. 7, comma secondo, L. 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), allorché sia affetto da invalidità genetica e debba, conseguentemente, essere rimosso per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario, non ostando al relativo riconoscimento l'irreversibilità dell'ablazione determinatasi, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all'avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da lui ingiustificatamente subita.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 com. 2 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)