Sez. 4, Sentenza n. 4662 del 16/01/2015 Cc. (dep. 30/01/2015) Rv. 262036 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Revoca della misura di prevenzione con effetto "ex tunc" - Diritto alla riparazione - Mancanza della previsione nell'ordinamento - Questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 643 cod. proc. pen., per contrasto con artt. 3 e 24, quarto comma, Cost., nella parte in cui non prevede il diritto alla riparazione anche in relazione alla revoca della misura di prevenzione personale o patrimoniale, con effetto "ex tunc", in rapporto al diverso trattamento sanzionatorio previsto per i casi di revisione della condanna penale, trattandosi di situazioni diverse, non comparabili, e non essendo irragionevole una scelta legislativa differenziata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 643, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 120, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)