Sez. 3, Sentenza n. 12003 del 09/10/1998 Ud. (dep. 20/11/1998) Rv. 211977 - 01
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE | Ville, parchi e giardini che abbiano interesse storico - Sottoposizione al regime giuridico delle cose aventi interesse storico - Inserimento in elenchi o notificazione formale - Necessità - Esclusione - Ragione.
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE
Alle disposizioni della legge 1 giugno 1939 n. 1089 sono soggetti, tra l'altro, le ville, i parchi ed i giardini che abbiano interesse storico o artistico e, per effetto del combinato disposto degli artt. 4, ultimo comma, 11 e 18, nel caso in cui i beni medesimi appartengano ad un ente pubblico o ad un istituto o ente morale legalmente riconosciuto, vi è l'automatica sottoposizione degli stessi al regime giuridico delle cose aventi interesse storico, architettonico, archeologico ed etnografico, indipendentemente dalla circostanza che siano stati inseriti in elenchi o che vi sia stata una formale notificazione del loro valore storico-artistico. (Nella specie la Corte ha ritenuto pertanto sottoposto a tutela storico- artistica l'autodromo di Monza).
Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 4, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)