Sez. 2, Sentenza n. 1253 del 28/02/1995 Cc. (dep. 05/04/1995) Rv. 201588 - 01
Patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (cose di antichità e d'arte) - In genere | Reato di cui all'art. 66 legge 1 giugno 1939, n. 1089 - Riferibilità a tutti i beni descritti dall'art. 1 legge n. 1089 del 1939 - Necessità di previa notifica ministeriale - Esclusione - Cosa avente intrinseco valore storico od artistico - Inapplicabilità del reato - Sufficienza.
Patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (cose di antichità e d'arte) - In genere
Il delitto di cui all'art. 66 legge 1 giugno 1939, n. 1089, riguarda tutti i beni descritti dall'art. 1 legge detta, a prescindere dal fatto che siano stati o meno, oggetto di previa notifica ministeriale prevista dall'art. 3, comma primo. Pertanto, per l'ipotizzabilità del reato e per la conseguente obbligatoria confisca è sufficiente che la cosa abbia un intrinseco valore storico od artistico, stante la finalità della legge di impedire in ogni modo la esportazione clandestina di beni culturali.
Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 13 com. 1, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 66 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)