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Sez. 3, Sentenza n. 3353 del 23/10/2000 Cc. (dep. 07/12/2000) Rv. 219089 - 01

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE | Beni culturali appartenenti ai privati - Obbligo di denuncia alla P.A. competente - Sussistenza - Necessità di previa dichiarazione di interesse storico ed archeologico da parte della P.A. competente - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-10-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219089-01

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE

In tema di tutela delle cose di interesse artistico e storico, allorché si tratti di beni appartenenti ai privati, sussiste per questi ultimi l'obbligo di denuncia alla P.A. competente, a prescindere dal fatto che detti beni siano stati oggetto della preventiva dichiarazione di interesse storico ed archeologico da parte della stessa P.A. Ne consegue che la violazione di detto obbligo integra gli estremi del reato di uso illegittimo di beni culturali (art.119 D.Lgs n. 490 del 1999)preordinato a tutelare l'interesse della pubblica Amministrazione ad autorizzare l'uso dei beni aventi valore storico ed archeologico a condizioni non pregiudizievoli. (Nella specie l'omessa denuncia aveva ad oggetto suppellettili di riconosciuta provenienza tardo-imperiale romana custodite in una villa di proprietà dell'imputato).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 9, Legge 29/10/1999 num. 490 art. 88, Legge 29/10/1999 num. 490 art. 119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)