Sez. L, Sentenza n. 6385 del 19/04/2003 (Rv. 562372 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Riduzione o trasformazione di attività o di lavoro - Nesso causale rispetto ai singoli provvedimenti di recesso - Accertamento da parte del giudice - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
La fattispecie del licenziamento collettivo presuppone, come requisito fattuale di legittimità - la cui oggettiva ricorrenza, ove contestata, può essere verificata dal giudice - la realizzazione di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, normalmente determinata, secondo una scelta di opportunità che rientra nella insindacabile valutazione del datore di lavoro, da una diminuzione della richiesta di beni o di servizi offerti sul mercato, da una situazione di crisi o da una modificazione dell'organizzazione produttiva, che comportino soppressione di uffici, reparti, lavorazioni, o anche soltanto contrazione della forza lavoro; ne consegue che il giudice, investito della valutazione della legittimità del licenziamento collettivo, deve accertare la sussistenza dell'imprescindibile nesso causale tra il progettato ridimensionamento e i singoli provvedimenti di recesso.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)