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Sez. L, Sentenza n. 21300 del 03/10/2006 (Rv. 597663 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Licenziamento collettivo per riduzione del personale - Disciplina prevista dalla legge n. 223 del 1991 - Previsioni contenute negli artt. 4 e 5 di detta legge - Valutazione in sede giurisdizionale - Criteri - Accertamento del nesso causale tra il programma di ristrutturazione aziendale e il singolo provvedimento di recesso - Necessità - Conseguenze - Fattispecie in tema di omesso esame dell'inesistenza di un esubero del personale inquadrato.
Stato
decisa il 2006-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597663-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

In materia di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, l'art. 5 della legge n. 223 del 1991, mentre dispone nella prima parte che "l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale", fa riferimento una seconda volta alle stesse esigenze indicandole tra i criteri da seguire per la scelta dei destinatari del provvedimento di mobilità. Conseguentemente, le suddette esigenze tecnico-produttive di cui alla prima parte del citato art. 5 rilevano, indipendentemente dal criterio di scelta adottato ai sensi della seconda parte della stessa disposizione, come limite dell'ambito in cui detta scelta può essere operata, in relazione al quale va verificato in sede giurisdizionale il nesso causale tra il programma di ristrutturazione aziendale e lo specifico provvedimento di recesso, considerando, quanto a detto programma, l'enunciazione, con la comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 4 della stessa legge, dei "motivi che determinano la situazione di eccedenza", alla quale va riferita anche l'indicazione dei "profili professionali del personale eccedente". (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata sul presupposto che la rilevata assenza di eccedenze per il profilo professionale attribuito al ricorrente escludeva del tutto il nesso tra il programma suddetto e il provvedimento adottato nei suoi confronti e, quindi, l'esistenza stessa del presupposto essenziale per il legittimo esercizio del potere di recesso del datore di lavoro, così pervenendo, in difetto della necessità di procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, alla decisione nel merito della domanda del lavoratore con la conferma della statuizione di primo grado che l'aveva accolta disponendone la sua reintegrazione nel posto di lavoro e riconoscendogli il correlato risarcimento del danno).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)