Sez. U, Sentenza n. 12366 del 09/10/2001 (Rv. 549573 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Prove raccolte in altra sede o in altra fase processuale - Acquisibilità, quantunque formate senza contraddittorio tra le parti, in conseguenza della persistente applicazione del codice di procedura penale del 1930 - Questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale delle norme (artt. 29 e 32 e ss. del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, in relazione all'art. 17 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273) che prevedono l'assoggettamento del procedimento disciplinare a carico dei magistrati alle regole stabilite dal codice di procedura penale del 1930, così consentendo l'acquisizione di elementi probatori formatisi in altra fase o in altra sede processuale, quantunque caratterizzate dall'assenza di contraddittorio tra le parti; e ciò non potendo per un verso valere come "tertium comparationis" singole disposizioni del nuovo codice di procedura penale, essendo queste espressione di un sistema profondamente innovato, né per altro verso sussistendo la denunciata ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di dipendenti pubblici, data l'evidente diversità, sul piano strutturale e funzionale, del sistema di garanzie del giudizio nei confronti dei magistrati, che si svolge secondo moduli giurisdizionali, rispetto al procedimento disciplinare, di natura amministrativa, previsto per gli altri pubblici funzionari.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 29, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 32, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 33, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 34 CORTE COST., Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 35, Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 273 art. 17, Decreto Legge 28/08/1995 num. 361 art. 1 com. 8, Legge 27/10/1995 num. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)